ROTTE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL ELETTRICO

ROTTE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL ELETTRICO
Dopo l’ennesima giornata di trattative, si è giunti alla rottura per il rinnovo del CCNL elettrico.
Aver condiviso con le Controparti tutta la parte normativa, che comprende importantissimi documenti su Ambito di applicazione del contratto, Relazioni
Industriali, Bilateralità, Linee guida su un nuovo sistema classificatorio, Linee guida sulla regolamentazione del Diritto di sciopero, accettazione del prolungamento della scadenza del contratto al 31.12.2012 al fine di favorire l’allineamento della durata del CCNL elettrico a quelle esistenti in altri settori; tutto ciò non è stato sufficiente per far fare alle controparti una proposta economica che per 42 mesi riconoscesse l’applicazione di quanto previsto con l’accordo Interconfederale di aprile, cioè: 157,04 €. Sono stati offerti 153 €.!
La Uilcem è stata da sempre per il rispetto delle nuove regole sulla contrattazione! L’applicazione dell’IPCA porta ad un risultata economico che chiediamo venga riconosciuto ai lavoratori elettrici!
Sembra che qualcuno (Assoelettrica) voglia muoversi al di fuori delle regole! Ci domandiamo: perché? Che partita si stà giocando sulla testa dei lavoratori elettrici?
Attendiamo fiduciosi l’applicazione delle regole!
Non vogliamo niente di più ma neanche un centesimo di meno!

IL SEGRETERIO NAZIONALE
(Riccardo Marcelli)

Congresso 2009:TESI UILCEM “la nostra storia…. il nostro futuro….”

TESI UILCEM

“la nostra storia…. il nostro futuro….”

OBIETTIVI

Il Sindacato deve recuperare il rapporto con i lavoratori e con i cittadini in generale ed a questo proposito deve organizzarsi per stare vicino al mondo del lavoro.

In termini di presenza:

attraverso una organizzazione diversa del Sindacato come preparazione e comunicazione;

attraverso nuovi modelli comunicativi ed un nuovo linguaggio più snello e più adatto alla fase storica attuale.

Sulla base di questi obiettivi fondamentali generali, si deve orientare la strategia sindacale per il nuovo Sindacato del futuro.

A tutti i livelli la Uilcem deve presentarsi come un Sindacato con le idee chiare, con obiettivi precisi, con metodi nuovi per essere vicino al mondo del lavoro e vicino ai lavoratori.

LA CRISI

Stiamo attraversando una profonda crisi che sta demolendo le fondamenta di un modello di società che ha sagomato la cultura pluricentenaria di riferimento a livello mondiale.

Una crisi prima finanziaria e poi industriale che non ha precedenti storici comparabili e della quale ancora non si percepiscono i confini.

Gli effetti disastrosi che si stanno registrando nell’economia reale si ripercuotono anche da noi in modo impietoso, e come altri stati anche il nostro è impreparato e disorientato nell’affrontare i cambiamenti imposti dal crollo della fiducia dei cittadini negli agenti economici dell’economia di mercato. Leggi il resto dell’articolo

Demansionamento (seconda Puntata)

Quesito 2
Il lavoratore dequalificato ha il diritto di essere nuovamente assegnato alle precedenti mansioni?

Come si è detto, il lavoratore ingiustamente privato del proprio lavoro, o che si veda costretto a svolgere un lavoro non pertinente con il suo inquadramento e con la sua professionalità, ha diritto al risarcimento del danno subito; risarcimento che, peraltro, risulta non sempre facile da quantificare, e che comunque si dimostra spesso inidoneo a compensare il pregiudizio subito dal lavoratore.

Per questo motivo, è andato affermandosi il principio che il lavoratore illegittimamente dequalificato può richiedere non solo un risarcimento patrimoniale, ma anche l’emanazione di un vero e proprio ordine di reintegrazione nelle sue precedenti mansioni, od in altre di pari livello. Solo in tal modo risulta, infatti, possibile porre rimedio alla violazione della legge, ed impedire che il lavoratore si veda costretto, alla lunga, a rassegnare le dimissioni, perché stanco di svolgere un lavoro per lui inidoneo.

La correttezza di tale impostazione è stata, di recente, ribadita dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 4221 del 27 aprile 1999), secondo cui la violazione della regola sancita dall’art. 2103 c.c. determina la nullità del provvedimento con cui le mansioni del lavoratore sono state mutate e, di conseguenza, il diritto del lavoratore ad essere reinserito nella precedente posizione lavorativa.

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