Le Ferie

Il prestatore di lavoro subordinato ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuito, nel tempo stabilito dall’imprenditore “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità “.
L’irrinunziabilità del diritto alle ferie sancita dall’art. 36 Cost. è funzionale al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore ed è strettamente connesso al più ampio diritto/dovere di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Secondo la Convenzione Oil n. 132/1970 (ratificata nel nostro ordinamento con legge n. 157/1981) il congedo annuale pagato (ferie) di almeno due settimane ininterrotte debba essere accordato e fruito entro il termine di dodici mesi dalla fine dell’anno di maturazione dello stesso e che il resto del congedo per ferie debba essere accordato e usufruito entro il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo stesso. Il c. 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la parte di congedo annuale eccedente il minimo prescritto (2 settimane) potrà, con il consenso del lavoratore interessato, essere rinviata, per un periodo limitato , oltre il limite temporale di diciotto mesi.
Nuovo quadro normativo
Dal 1° settembre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa che regola la materia. In particolare sono da prendere in esame il D.Lgs. n. 66/2003 ed il D.Lgs. n. 213/2004.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 (nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 213/2004) stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore aquattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art. 2, c. 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 180,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Il citato art. 10 ha anche introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il divieto di monetizzare, sostituendolo con la “relativa indennità per ferie non godute”, il periodo minimo di ferie di quattro settimane, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro (circ. n. 8/2005) per i contratti di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, ed altresì per i periodi di ferie superiori al minimo di quattro settimane, previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale di lavoro, è sempre possibile la monetizzazione delle ferie non godute (salvo, in tale ultima ipotesi, eventuali diverse previsioni di legge o della contrattazione collettiva).
Come già accennato, l’art. 36 Costituzione sancisce l’irrinunciabilità delle ferie. Per questo sono nulle, per contrasto con norme imperative di legge, eventuali pattuizioni che prevedano una preventiva rinunzia del lavoratore alle ferie, sia gratuitamente, sia dietro compenso.
Quali sono le conseguenze della mancata fruizione delle ferie nel termine minimo stabilito dalla legge o entro quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva, per fatto imputabile rispettivamente al datore di lavoro e al lavoratore?
Conseguenze del mancato godimento delle ferie per fatto imputabile al datore di lavoro
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003 si possono distinguere tre periodi di ferie, con conseguenze diverse – sul piano sanzionatorio e del rapporto – in caso di mancata fruizione di ciascuno di essi per fatto imputabile al datore di lavoro.
• Un primo periodo , di almeno due settimane, deve essere fruito nel corso dell’anno di maturazione (ininterrottamente su richiesta del lavoratore), salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Allo scadere di tale termine se il lavoratore non ha fruito del periodo feriale di due settimane (in tutto o in parte), il datore di lavoro è passibile di sanzione ai sensi del citato art. 18-bis, D.Lgs. n. 66/2003.
• Un secondo periodo , di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Anche in tal caso il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione delle sanzioni di legge: resta fermo peraltro, tanto nel primo quanto nel secondo caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo godimento delle ferie (ma sarà onere del lavoratore, secondo i principi generali, dimostrare volta per volta l’entità del danno subito, salva l’eventuale liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.).
• Un terzo periodo , superiore al minimo di quattro settimane stabilito dall’art. 10, potrà essere fruito, anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva. Anche in tal caso, il mancato rispetto del termine non comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge e in ogni caso, trattandosi di ferie eccedenti il minimo previsto dalla norma di legge, sarà sempre possibile (salvo che ciò non sia vietato da specifiche disposizioni di legge o di accordo collettivo) prevedere il pagamento di una indennità sostitutiva in luogo dell’effettiva fruizione.
Per fatto imputabile al lavoratore
La giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003 aveva sempre escluso il diritto del prestatore di lavoro all’indennità sostitutiva per ferie non godute quando il lavoratore non aveva fruito delle ferie (per interesse personale o per altra ragione comunque imputabile alla sua volontà), nonostante il datore di lavoro gli avesse offerto un adeguato periodo di tempo per poter esercitare tale diritto (Cass. n. 13860/2000).
Questo principio vale ancora di più se si pensa ai dirigenti o apicali, che hanno la possibilità di autoattribuirsi un periodo di ferie.
Tali principi devono ritenersi ancora validi ed anzi assumono maggior rilievo alla luce delle stringenti disposizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003.
L’obbligatorietà dell’effettivo godimento delle ferie nei termini di legge e la non sostituibilità di queste con la relativa indennità, consentono di affermare che l’effettiva fruizione delle ferie deve addirittura essere imposta al prestatore: il datore di lavoro – quantomeno con riferimento al periodo minimo di quattro settimane – potrà quindi legittimamente rifiutare la prestazione offerta dal lavoratore nel periodo stabilito per il godimento delle ferie senza che il suo comportamento possa costituire inadempimento.
Tratto da: “Decurtazione delle ferie per mancata fruizione” di Cristina Soma.
Fonte: Guida alle Paghe – Ipsoa Editore
